L’identificazione certa dei soggetti che effettuano un test di paternità costituisce premessa indispensabile a garantire che esso sia effettivamente eseguito sui soggetti dei quali si deve stabilire la compatibilità genetica: la mancanza di certezza circa l’origine di un campione comporta, di fatto, la nullità dell’esame.

È questo il motivo per cui i protocolli di identificazione e consenso sono estremamente dettagliati.

Documenti d'identità validi sono solitamente sufficienti ad identificare un soggetto, tuttavia è buona norma che i probandi verifichino reciprocamente le rispettive identità semplicemente incontrandosi e vedendosi: è infatti astrattamente possibile che un soggetto possa sostituirsi ad un altro, essendo a lui/lei somigliante, senza che il medico incaricato del prelievo biologico sia in grado di accorgersene.

Nei casi in cui le parti non desiderino in alcun modo incontrarsi, e neppure vedersi, saranno necessarie una fotografia ed il rilievo dell'impronta digitale, oppure la presenza di uno o più testimoni che confermino per iscritto l'identità del probando.

 

“Identificazione certa dei soggetti
come premessa
all’esecuzione del test di paternità”

© 2014 DNALex. Tutti i diritti riservati. Vietata la riproduzione anche parziale. | webdesign