QUESTIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE E ITALIANO
IN TEMA DI FILIAZIONE

In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli sul territorio italiano vige la giurisdizione italiana. La giurisdizione italiana sussiste:

- quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia,

- quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano
o risiede in Italia,

- quando il provvedimento richiesto riguarda situazioni
nelle quali è applicabile la legge italiana,

- in altri casi previsti dalla legge.

Lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, cosa che prevede una sorta di centralità della figura del figlio. È legittimo il figlio considerato tale dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio.

La legge nazionale del figlio al momento della nascita regola le modalità dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio. Lo stato di figlio legittimo, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, può essere contestato solo sulla base di tale legge.

Le condizioni per il riconoscimento del figlio naturale sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento.

 

LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE
DI PATERNITA'/MATERNITA' IN ITALIA

Il figlio che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori può agire in giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio riconosciuto.

L'azione volta ad ottenere tale risultato si chiama "azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale".

Tale azione riveste una notevole importanza in quanto consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio riconosciuto e, quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio nato nel matrimonio, con rilevanti conseguenze sia per il genitore, che assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei confronti del figlio, sia per il figlio che, ad esempio, avrà tutti i diritti ereditari, di mantenimento etc: per la legge vigente, oggi tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, sia nati nel matrimonio, si al di fuori di esso.

1) Chi può chiedere la dichiarazione giudiziale di paternità/maternità?
Come detto, quando il padre (o la madre) non ha riconosciuto il figlio, la paternità (o la maternità) può essere accertata giudizialmente. La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta dal figlio maggiorenne oppure, se il figlio è minorenne, l'azione può essere promossa nel suo interesse dalla madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto. 
Qualora nessuno dei genitori abbia riconosciuto il figlio ancora minorenne, l'azione potrà essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del giudice.
La legge, inoltre, consente che l'azione giudiziale di dichiarazione di paternità (o maternità) possa essere iniziata anche dai discendenti del figlio naturale non riconosciuto quando sia deceduto.
Se il figlio minorenne ha 16 anni, deve essere sentito dal Tribunale prima che l'azione sia promossa o proseguita. 

2) Nei confronti di chi?
La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre oppure, qualora il presunto genitore sia morto, nei confronti degli eredi. 
In loro mancanza deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice.

3) Quando?
Per il figlio l'azione è imprescrittibile. 
Ciò significa che può essere iniziata in qualunque momento nel corso della vita del figlio che chiede sia dichiarata la paternità o maternità.
Viceversa, qualora il figlio muoia, l'azione dovrà essere iniziata dai suoi discendenti entro due anni dalla morte, poiché‚ decorso tale termine l'azione si prescrive e, pertanto, non è più esperibile. 

4) Chi decide?
La competenza a decidere sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) spetta al Tribunale ordinario del luogo dove risiede il presunto genitore o, qualora quest'ultimo sia morto, dove risiede uno dei suoi eredi. 

5) Quali prove sono ammesse?
È ammesso ogni mezzo di prova, ma non sono sufficienti la sola dichiarazione con cui la madre (o il padre) indichi il presunto padre (o la presunta madre) o la dichiarazione del genitore che ha già riconosciuto il figlio di avere avuto rapporti sessuali con l'altro genitore all'epoca del concepimento.
La prova genetica costituisce la "prova regina" per dirimere virtualmente ogni controversia.

6) il test privato?
Come sopra specificato, è possibile procedere privatamente (ossia al di fuori del giudizio) purché vi sia il consenso di tutti gli aventi diritto (i genitori ed anche il figlio se maggiorenne). 

IL DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA'

L’azione giudiziale di disconoscimento di paternità prevede che il padre, la madre o il figlio stesso possono chiedere il disconoscimento della paternità nel caso in cui il padre non sia il padre naturale del figlio. Si tratta di giudizio civile con precisi termini entro i quali presentare la domanda, la cui sentenza dichiara lo stato di non paternità.

In ambito privato, ancora una volta, quando vi sia il dubbio circa la paternità di un figlio, è necessario l'accordo degli aventi la potestà genitoriale sul figlio, in difetto del quale l'accertamento non può essere effettuato.

 

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