Tutte le informazioni relative ad un individuo sono strettamente personali nel senso che solo il soggetto ne può disporre. Per questo motivo ogni informazione che riguardi una persona, ossia dati anagrafici, dati sulla salute, dati genetici, ecc., ma anche un campione biologico prelevato, che venga "consegnata" al medico per l'esecuzione di un test, dovrà essere conservata dal medico in modo appropriato non essendo l'informazione (o il campione) di sua "proprietà". E per questo motivo il medico dovrà chiedere uno speciale "permesso" al soggetto di gestire le sue informazioni. Questo "permesso all'uso delle informazioni" è il "consenso al trattamento dei dati personali" indicato nel cosiddetto "Codice Privacy"  (DLGS n. 196 del 30.6.2003) e nel Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR).

La sottoscrizione del consenso – preceduto da tutte le informazioni al riguardo – rappresenta una premessa fondamentale all'esecuzione di ogni test genetico, poiché da un lato consente al soggetto-paziente di compiere una valutazione ragionata su questioni che lo riguardano, dall'altro impegna il medico ad adempiere alla normativa vigente e non ad un suo arbitrio.

Per queste ragioni ogni dato relativo ad un soggetto ed ogni campione prelevato devono essere trattati e conservati in ottemperanza alla normativa e secondo l'informativa che deve essere fornita al soggetto prima dell'esecuzione del test, ed i risultati comunicati personalmente solo allo stesso soggetto che ha richiesto il test.

Per questi motivi non vengono forniti risultati telefonicamente né vengono forniti risultati a soggetti che non siano stati espressamente delegati dai diretti interessati. La materia è disciplinata anche dal codice penale (art.622), dal codice di procedura penale (art.200) e dal Codice di Deontologia medica (Capo III), come tutela del segreto professionale.

Come già più sopra accennato, una volta prelevati, i campioni vengono convertiti in sigle numeriche, rendendo quindi completamente anonimo il processo di analisi. Una volta terminati gli accertamenti, le sigle numeriche vengono poi riconvertite in dati anagrafici, consentendo così al medico di redigere la relazione scritta. I campioni, salvo diversa disposizione, sono subito smaltiti.

La relazione e tutti i dati (inclusi quelli genetici) acquisiti dal medico a seguito delle analisi svolte possono essere archiviati in forma elettronica (su computer accessibile solo al medico) e/o cartacea, senza alcun obbligo di conservazione a breve, medio o lungo termine. Nel caso in cui non vengano conservati, i dati verranno smaltiti in modo da evitarne la dispersione o la divulgazione; nel caso in cui vengano conservati il medico si impegna ad assicurare la completa protezione dei dati sia in formato elettronico, sia cartaceo, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento (DLGS 30.6.2003 n. 196, Regolamento europeo n. 2016/679 - GDPR).

In tal caso tali dati non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

 

“Deve essere assicurata la protezione assoluta dei dati secondo la normativa di riferimento”

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